Cavalieri delle Langhe
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STATUTO

Denominazione

La presente Associazione, finalizzata alla promozione del territorio delle Langhe e zone limitrofe, dei suoi prodotti e delle sue aziende, prende il nome de: Ordine dei Cavalieri delle Langhe. L’Ordine dei Cavalieri delle Langhe è un’associazione aconfessionale.
(Articolo I - Statuto)

Fini

Articolo II
L’Ordine dei Cavalieri delle Langhe è un’associazione senza fini di lucro finalizzata alla tutela e alla promozione:
  • territorio delle Langhe (e zone limitrofe);
  • prodotti eno-gastronomici: dai vini alle più disparate coltivazioni (a titolo non esaustivo ma solo esemplificativo se ne citeranno alcuni: ceci neri e patate di Mombarcaro, Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, tutti i vitigni autoctoni e importati, tartufo bianco delle Langhe, tartufo nero e tutte le altre varietà di tartufi, funghi porcini, erbe spontanee …);
  • piatti tipici della cucina delle Langhe e piemontese;
  • tradizioni, usi e feste delle Langhe e piemontesi;
(Articolo II - Statuto)

Cariche

Gli organismi che regolano il funzionamento dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe sono:
  • Gran Maestro Presidente dell’Ordine;
  • Gran Maestro dell’Ordine;
  • Consiglio Ristretto;
  • Gran Consiglio.
Altre cariche con compiti esclusivamente tecnici e circoscritti a specifici argomenti sono previste e regolamentate dall’art. VIII comma b e successivi del presente Statuto e da quanto prescritto dal Regolamento attuativo del medesimo.
(Articolo VI - Statuto)

Sede

Articolo XI
Costituiscono il Tesoro dell'Ordine:
a) le quote annuali versate dai Cavalieri Effettivi, il cui ammontare viene annualmente stabilito dal Consiglio
Ristretto;
b) i diritti di cancelleria, le quote di partecipazione ai Capitoli e le eventuali sottoscrizioni versate a titolo di
contribuzione e le donazioni;
c) beni mobili ed immobili e valori di ogni natura che l'Ordine possa procurarsi ed accettare.
 
Articolo XII
Tonaca, collare, stemma, bandiera, loghi e qualsiasi altro paramento sono di proprietà intellettuale dell'Ordine ed ogni riproduzione ed utilizzazione è formalmente interdetta salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Gran Maestro con suo Decreto.
Stesso diritto di proprietà spetta agli originali degli articoli e dei testi dell'Ordine, delle foto, delle immagini, dei disegni e dei video realizzati per conto dell’Ordine e che comunque abbiano ad oggetto le attività dell’Ordine. E’ vietata qualsiasi riproduzione anche solo parziale, se non espressamente autorizzata da Decreto scritto del Gran Maestro dell’Ordine.
Tenuta, emblemi e distintivi del Consiglio Ristretto, del Gran Maestro, dei Maestri Onorari, del Collegio dei Savi Cavalieri, degli Alfieri, del Tesoriere, del Cancelliere, del Cerimoniere e del Gran Maestro Presidente sono di proprietà esclusiva dell'Ordine dei Cavalieri delle Langhe.
 
Articolo XIII
Solo al Gran Maestro dell’Ordine è riservato il compito di individuare quali siano le occasioni in cui, tanto i Cavalieri, sia Onorari che Effettivi, quanto gli Amici dell’Ordine, potranno indossare i paramenti, utilizzare il nome dell’Ordine ed eventuali stemmi, immagini, foto, scritte, colori e quant’altro riconducibile all’Ordine dei Cavalieri delle Langhe. Al di fuori delle circostanze puntualmente stabilite dal Gran Maestro, ai Cavalieri ed agli Amici dell'Ordine e a qualsiasi terzo è fatto assoluto divieto di usare il nome (e quanto riconducibile anche solo indirettamente all’Ordine) e di indossare la tenuta dell'Ordine per qualsiasi fine.
 
Articolo XIV
Il presente Statuto è immediatamente esecutivo e cogente per tutti i componenti dell’Ordine, eventuali parti non immediatamente esecutive, troveranno esecuzione attraverso il Regolamento dell’Ordine, che dovrà essere redatto dal Consiglio Ristretto seguendo le indicazioni del Gran Maestro e approvato da quest’ultimo con suo Decreto.
 
Articolo XV
Durante tutte le manifestazioni ufficiali dell’Ordine, i Capitoli e in tutte le occasioni previste dal Gran Maestro è fatto obbligo a tutti Cavalieri (anche quelli Onorari) di indossare tutti i paramenti previsti dal Protocollo Cerimoniale dell’Ordine. A titolo esemplificativo ma non esaustivo dei paramenti previsti dal Protocollo Cerimoniale si ricordano i seguenti: il Collare, la Tonaca …
 
Articolo XVI
In caso di scioglimento, il Gran Maestro dell’Ordine nominerà un liquidatore, il quale destinerà gli eventuali fondi ad attività che rientrino nelle finalità dell'Ordine stesso.

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