STATUTO
Denominazione
La presente Associazione, finalizzata alla promozione del territorio delle Langhe e zone limitrofe, dei suoi prodotti e delle sue aziende, prende il nome de: Ordine dei Cavalieri delle Langhe. L’Ordine dei Cavalieri delle Langhe è un’associazione aconfessionale.
(Articolo I - Statuto)
(Articolo I - Statuto)
Fini
Articolo II
L’Ordine dei Cavalieri delle Langhe è un’associazione senza fini di lucro finalizzata alla tutela e alla promozione:
L’Ordine dei Cavalieri delle Langhe è un’associazione senza fini di lucro finalizzata alla tutela e alla promozione:
- territorio delle Langhe (e zone limitrofe);
- prodotti eno-gastronomici: dai vini alle più disparate coltivazioni (a titolo non esaustivo ma solo esemplificativo se ne citeranno alcuni: ceci neri e patate di Mombarcaro, Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, tutti i vitigni autoctoni e importati, tartufo bianco delle Langhe, tartufo nero e tutte le altre varietà di tartufi, funghi porcini, erbe spontanee …);
- piatti tipici della cucina delle Langhe e piemontese;
- tradizioni, usi e feste delle Langhe e piemontesi;
Cariche
Gli organismi che regolano il funzionamento dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe sono:
(Articolo VI - Statuto)
- Gran Maestro Presidente dell’Ordine;
- Gran Maestro dell’Ordine;
- Consiglio Ristretto;
- Gran Consiglio.
(Articolo VI - Statuto)
Sede
Articolo XI
Costituiscono il Tesoro dell'Ordine:
a) le quote annuali versate dai Cavalieri Effettivi, il cui ammontare viene annualmente stabilito dal Consiglio
Ristretto;
b) i diritti di cancelleria, le quote di partecipazione ai Capitoli e le eventuali sottoscrizioni versate a titolo di
contribuzione e le donazioni;
c) beni mobili ed immobili e valori di ogni natura che l'Ordine possa procurarsi ed accettare.
Articolo XII
Tonaca, collare, stemma, bandiera, loghi e qualsiasi altro paramento sono di proprietà intellettuale dell'Ordine ed ogni riproduzione ed utilizzazione è formalmente interdetta salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Gran Maestro con suo Decreto.
Stesso diritto di proprietà spetta agli originali degli articoli e dei testi dell'Ordine, delle foto, delle immagini, dei disegni e dei video realizzati per conto dell’Ordine e che comunque abbiano ad oggetto le attività dell’Ordine. E’ vietata qualsiasi riproduzione anche solo parziale, se non espressamente autorizzata da Decreto scritto del Gran Maestro dell’Ordine.
Tenuta, emblemi e distintivi del Consiglio Ristretto, del Gran Maestro, dei Maestri Onorari, del Collegio dei Savi Cavalieri, degli Alfieri, del Tesoriere, del Cancelliere, del Cerimoniere e del Gran Maestro Presidente sono di proprietà esclusiva dell'Ordine dei Cavalieri delle Langhe.
Articolo XIII
Solo al Gran Maestro dell’Ordine è riservato il compito di individuare quali siano le occasioni in cui, tanto i Cavalieri, sia Onorari che Effettivi, quanto gli Amici dell’Ordine, potranno indossare i paramenti, utilizzare il nome dell’Ordine ed eventuali stemmi, immagini, foto, scritte, colori e quant’altro riconducibile all’Ordine dei Cavalieri delle Langhe. Al di fuori delle circostanze puntualmente stabilite dal Gran Maestro, ai Cavalieri ed agli Amici dell'Ordine e a qualsiasi terzo è fatto assoluto divieto di usare il nome (e quanto riconducibile anche solo indirettamente all’Ordine) e di indossare la tenuta dell'Ordine per qualsiasi fine.
Articolo XIV
Il presente Statuto è immediatamente esecutivo e cogente per tutti i componenti dell’Ordine, eventuali parti non immediatamente esecutive, troveranno esecuzione attraverso il Regolamento dell’Ordine, che dovrà essere redatto dal Consiglio Ristretto seguendo le indicazioni del Gran Maestro e approvato da quest’ultimo con suo Decreto.
Articolo XV
Durante tutte le manifestazioni ufficiali dell’Ordine, i Capitoli e in tutte le occasioni previste dal Gran Maestro è fatto obbligo a tutti Cavalieri (anche quelli Onorari) di indossare tutti i paramenti previsti dal Protocollo Cerimoniale dell’Ordine. A titolo esemplificativo ma non esaustivo dei paramenti previsti dal Protocollo Cerimoniale si ricordano i seguenti: il Collare, la Tonaca …
Articolo XVI
In caso di scioglimento, il Gran Maestro dell’Ordine nominerà un liquidatore, il quale destinerà gli eventuali fondi ad attività che rientrino nelle finalità dell'Ordine stesso.
Costituiscono il Tesoro dell'Ordine:
a) le quote annuali versate dai Cavalieri Effettivi, il cui ammontare viene annualmente stabilito dal Consiglio
Ristretto;
b) i diritti di cancelleria, le quote di partecipazione ai Capitoli e le eventuali sottoscrizioni versate a titolo di
contribuzione e le donazioni;
c) beni mobili ed immobili e valori di ogni natura che l'Ordine possa procurarsi ed accettare.
Articolo XII
Tonaca, collare, stemma, bandiera, loghi e qualsiasi altro paramento sono di proprietà intellettuale dell'Ordine ed ogni riproduzione ed utilizzazione è formalmente interdetta salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Gran Maestro con suo Decreto.
Stesso diritto di proprietà spetta agli originali degli articoli e dei testi dell'Ordine, delle foto, delle immagini, dei disegni e dei video realizzati per conto dell’Ordine e che comunque abbiano ad oggetto le attività dell’Ordine. E’ vietata qualsiasi riproduzione anche solo parziale, se non espressamente autorizzata da Decreto scritto del Gran Maestro dell’Ordine.
Tenuta, emblemi e distintivi del Consiglio Ristretto, del Gran Maestro, dei Maestri Onorari, del Collegio dei Savi Cavalieri, degli Alfieri, del Tesoriere, del Cancelliere, del Cerimoniere e del Gran Maestro Presidente sono di proprietà esclusiva dell'Ordine dei Cavalieri delle Langhe.
Articolo XIII
Solo al Gran Maestro dell’Ordine è riservato il compito di individuare quali siano le occasioni in cui, tanto i Cavalieri, sia Onorari che Effettivi, quanto gli Amici dell’Ordine, potranno indossare i paramenti, utilizzare il nome dell’Ordine ed eventuali stemmi, immagini, foto, scritte, colori e quant’altro riconducibile all’Ordine dei Cavalieri delle Langhe. Al di fuori delle circostanze puntualmente stabilite dal Gran Maestro, ai Cavalieri ed agli Amici dell'Ordine e a qualsiasi terzo è fatto assoluto divieto di usare il nome (e quanto riconducibile anche solo indirettamente all’Ordine) e di indossare la tenuta dell'Ordine per qualsiasi fine.
Articolo XIV
Il presente Statuto è immediatamente esecutivo e cogente per tutti i componenti dell’Ordine, eventuali parti non immediatamente esecutive, troveranno esecuzione attraverso il Regolamento dell’Ordine, che dovrà essere redatto dal Consiglio Ristretto seguendo le indicazioni del Gran Maestro e approvato da quest’ultimo con suo Decreto.
Articolo XV
Durante tutte le manifestazioni ufficiali dell’Ordine, i Capitoli e in tutte le occasioni previste dal Gran Maestro è fatto obbligo a tutti Cavalieri (anche quelli Onorari) di indossare tutti i paramenti previsti dal Protocollo Cerimoniale dell’Ordine. A titolo esemplificativo ma non esaustivo dei paramenti previsti dal Protocollo Cerimoniale si ricordano i seguenti: il Collare, la Tonaca …
Articolo XVI
In caso di scioglimento, il Gran Maestro dell’Ordine nominerà un liquidatore, il quale destinerà gli eventuali fondi ad attività che rientrino nelle finalità dell'Ordine stesso.